Giurisprudenza

La riserva di umanità nell'amministrazione algoritmica: osservazioni a margine della sentenza T.A.R. Marche n. 758/2026

29.07.202613 min di lettura
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1.L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il quadro giurisprudenziale e normativo

La progressiva digitalizzazione delle funzioni essenziali dello Stato e il crescente impiego dei sistemi di intelligenza artificiale hanno comportato un radicale mutamento di paradigma nell’ordinamento giuridico contemporaneo1, trasformando le modalità di esercizio del potere pubblico e la sua struttura2. Come era prevedibile, nel nuovo ecosistema digitale, anche il procedimento amministrativo è stato interessato da un progressivo e pervasivo processo di integrazione delle tecnologie digitali3. Integrazione che ha trasformato in maniera strutturale e sistemica l’azione amministrativa, incidendo tanto sull’assetto dogmatico del procedimento quanto sulle garanzie poste a presidio dei diritti del cittadino4. In particolare, l’adozione dei sistemi di Intelligenza artificiale nell’agere amministrativo rende necessario un ripensamento del bilanciamento tra le esigenze di efficienza amministrativa e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. D’altronde, è stata proprio la giustizia amministrativa a cogliere un aspetto nodale delle problematiche poste dai sistemi di IA. Con la sentenza n. 7891 del 2021, il Consiglio di Stato ha operato una significativa distinzione tra l’algoritmo “tradizionale”5 e i sistemi di intelligenza artificiale, evidenziando come il tratto distintivo di questi ultimi risieda nella capacità di elaborare «costantemente nuovi criteri di inferenza, secondo un processo di apprendimento automatico»6. Pur adoperando una terminologia che potrebbe risultare vaga7, il supremo giudice amministrativo ha avvertito la necessità di chiarire che l’aspetto che distingue un sistema di IA è la sua autonomia, cioè, la capacità di apprendere autonomamente pattern di risposta grazie al machine learning8. In particolare, l’autonomia dei sistemi basati sul machine learning e sul deep learning consiste nella capacità di elaborare automaticamente una risposta tramite l’analisi di enormi quantità di dati, senza offrire i necessari requisiti di conoscibilità algoritmica. Da questa caratteristica deriva il black box problem, ossia la difficoltà di ricostruire e comprendere l’“iter logico” che la macchina ha seguito per raggiungere l’obiettivo perseguito9. Sotto il profilo giuridico, il fenomeno pone evidenti implicazioni rispetto al principio di trasparenza10 dell’attività amministrativa poiché l’opacità del processo decisionale algoritmico può rendere difficoltosa la comprensione delle ragioni sottese alla decisione adottata11. Sebbene il fenomeno del black box non contraddistingua indiscriminatamente tutti i sistemi di IA, emerge la necessità di preservare l’intervento umano nell’ambito dei processi decisionali amministrativi12 . È stato osservato, a riguardo, che il primo principio della «constitutional rule of technology»13, affacciatosi nella più recente giurisprudenza amministrativa14, è quello del «divieto di atti di amministrazione digitale esclusivamente algoritmica», perché una gestione integralmente automatizzata risulterebbe incompatibile con le garanzie poste a tutela della trasparenza e della responsabilità dell’azione amministrativa. In questo senso, costituisce un limite invalicabile il principio di non esclusività della decisione algoritmica, sancito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e ricondotto ai «valori costituzionali espressi dagli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Tali principi trovano declinazione nel procedimento amministrativo e sono stati ulteriormente valorizzati dalla giurisprudenza italiana. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’atto di un pubblico potere in cui vi sia sostituzione completa della decisione umana da parte di un algoritmo ovvero di altro sistema automatizzato risulterebbe non soltanto illegittimo, ma prima ancora incostituzionale, in quanto lesivo dei valori costituzionali posti a presidio della tutela dei diritti e del corretto esercizio della funzione amministrativa15.

2. La riserva di umanità e la sentenza del T.A.R. Marche n. 758/2026

Viene in rilievo, quindi, la garanzia dell’human-in-the-loop (HITL)16 che presuppone l’interazione tra la macchina e l’essere umano, ovvero tra l’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana, cui spetta il compito di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica17. La garanzia umana, pertanto, assume un significato particolare soprattutto nell’ambito dell’esercizio del potere amministrativo discrezionale, nel quale l’amministrazione – come noto – è chiamata a considerare e ponderare i vari interessi in gioco rispetto all’oggetto della decisione18.

In questo contesto, si inserisce la recente sentenza del T.A.R. Marche n. 758 del 202619 che rappresenta un’ulteriore occasione di riflessione sul tema dell’impiego dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito dei procedimenti amministrativi. La vicenda traeva origine da un ricorso proposto avverso la determinazione con cui l’Agenzia del Demanio aveva disposto l’esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata senza bando. La società aveva fatto ricorso al giudice amministrativo, deducendo, tra i vari motivi, che la relazione del R.U.P. fosse stata redatta con l'ausilio dell'IA, in violazione del principio della "riserva di umanità"20 Preliminarmente, il Collegio ha chiarito che per «decisione amministrativa completamente automatizzata» deve intendersi un atto che non preveda alcun intervento umano nelle fasi di input dei dati, della loro elaborazione o dell'adozione della decisione finale21. Questi presupposti, tuttavia, non ricorrevano nel caso di specie. La relazione del R.U.P., difatti, non era qualificabile né come decisione finale né, tantomeno, come «decisione amministrativa completamente automatizzata».

Inoltre, ad avviso del Tribunale Amministrativo, il ricorso all’ Intelligenza Artificiale aveva riguardato esclusivamente profili accessori della motivazione, limitandosi alla ricerca e al richiamo dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza22, senza tuttavia incidere sulla «parte volitiva» della decisione amministrativa. Nel caso sub judice, pertanto, l’IA era stata adoperata in funzione di mero ausilio, senza dispiegare conseguenze essenziali sulla motivazione23, vera e propria «componente sostanziale che sorregge il provvedimento»24. In questa prospettiva, i giudici amministrativi ribadivano che il recepimento della proposta del R.U.P. da parte del dirigente competente costituiva espressione di una «condivisione, esplicita o implicita, delle valutazioni» in essa contenute. Di conseguenza, il provvedimento finale doveva essere integralmente imputabile al dirigente, il quale è tenuto ad assumere la piena responsabilità della decisione adottata.

Tuttavia, ai fini della nostra indagine, la sentenza in commento assume particolare rilievo nella parte in cui, richiamando l'orientamento dottrinale prevalente, afferma che «l'intervento umano potrebbe esaurirsi nella decisione preliminare di utilizzare la procedura automatizzata». Ne consegue che, in coerenza con l'art. 86 dell'AI Act25 e con l’art. 30 del D.lgs. n. 36/2023, l'unico obbligo gravante sul deployer pubblico26 consisterebbe nel fornire all'interessato «spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata». In questa prospettiva, la pubblica amministrazione garantirebbe la c.d. riserva di umanità anche limitandosi ad assumere la sola decisione preliminare relativa all'impiego di una procedura basata sull'intelligenza artificiale.

3. La supervisione umana e le garanzie costituzionali

L’impostazione seguita dai giudici amministrativi non appare esente da profili critici. Essa, infatti, rischia di determinare uno svuotamento sostanziale della garanzia del human-in-the-loop, lasciando irrisolta la questione dell'effettiva supervisione sul contenuto della decisione algoritmica. Sotto questo profilo, l'imputabilità della decisione algoritmica al funzionario-persona fisica presuppone che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di comprendere adeguatamente il funzionamento del sistema di IA e, conseguentemente, di valutare criticamente e, ove necessario, disattendere l'output prodotto o interromperne il funzionamento27. Questa esigenza risulta ancor più avvertita ove si consideri che il sistema di IA elabora l’output eseguendo un’analisi quantitativa dei dati senza una reale «comprensione causale» della situazione che le viene posta28. In quest’ottica, la motivazione che sorregge l’atto amministrativo non può tradursi in un mero richiamo all’output ma richiede una «valutazione del processo», cioè, una valutazione logica su un modo di procedere ordinato in relazione ad un determinato fine29. Questi profili, pertanto, si intrecciano inevitabilmente con il tema della responsabilità del funzionario pubblico, che, saldamente ancorata all’ articolo 28 della Costituzione, non può prescindere dall'effettività dei poteri di controllo e di intervento. In una prospettiva costituzionalistica, i meccanismi di controllo umano non rappresentano mere questioni procedurali ma attengono ai fondamenti dello Stato costituzionale di diritto. Da questo punto di vista, la c.d. riserva di umanità costituisce un baluardo derivante dagli articoli 3, 24 e 97 della nostra Carta costituzionale. Pertanto, la ragionevolezza amministrativa, in grado di cogliere le diverse sfumature del caso concreto e di bilanciare i diversi interessi, non può cedere il passo agli automatismi, fondati su inferenze probabilistiche. Il processo di digitalizzazione, in grado di incrementare l’efficienza e la celerità dell’azione amministrativa, non può tradursi in una mera sostituzione dell’intervento umano a discapito delle garanzie partecipative e dei diritti fondamentali del cittadino. Le democrazie costituzionali sono sotto pressione per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dei processi decisionali automatizzati che possono, nel loro complesso, incidere sui valori democratici30. All’interno di questo quadro problematico, emerge con rinnovato vigore la funzione del costituzionalismo e la necessità di un suo intervento che, attraverso l’elaborazione di principi e garanzie adeguate31, sia in grado di orientare lo sviluppo tecnologico sviluppare nuove forme di valorizzazione e di tutela dei diritti e libertà fondamentali32.


Data pubblicazione: 6 luglio 2026

Osservatorio Istituzionale Comunitario – Centro Studi d’Europa - ISSN 2785-2695

Note

  1. C. CAPASSO, “Algo-sicurezza” terrorismo, contesto digitale, e dinamiche costituzionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 327.↩
  2. B. MARCHETTI, Amministrazione digitale, in Enciclopedia del Diritto, I Tematici III, 2022, p. 97.↩
  3. Sull’argomento, ex multiis, s.v. M.C. CAVALLARO, G. SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in Federalismi.it, 16,2019; M.TIMO, Algoritmo e potere amministrativo, in Il diritto dell’economia, n. 1/2020; F. MUSELLA, Amministrazione 5.0, in Rivista di Digital Politics, fasc. 1/2021.↩
  4. A. GUARRIELLO, La decisione amministrativa algoritmica: profili giuridici, dottrinali e applicazioni pratiche, in rivista.camminodiritto.it, 1, 2026, pp. 2 ss.↩
  5. L’algoritmo, così denominato dal nome del matematico arabo al-Khuwarizmi, è un «sistema di regole e procedure di calcolo ben definite che portano alla soluzione di un problema con un numero finito di operazioni» secondo la definizione tratta da Enciclopedia generale De Agostini, Novara, 1996, Vol. I, 59. In dottrina, si è similmente scritto che «L’algoritmo è un procedimento di calcolo, che dispiega una sequenza di operazioni semplici, volta a risolvere un compito in un tempo finito» (B. CAROTTI, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, in Giorn. dir. amm., 2020, 1, 5). Lungo questa direttrice, la sentenza del Consiglio di Stato, n.7981 del 2021 richiama la precedente pronuncia del TAR Lombardia, sez. II, 31 marzo 2021, n. 843 per il quale il termine algoritmo «richiama, semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure eseguire un calcolo e, nel caso di specie, trattare un’aritmia)».↩
  6. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891.↩
  7. V. CALDERONIO, Causa ed effetto dell’intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell’output dell’IA e il suo impatto sul regime di responsabilità, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 1,2026, p. 6.↩
  8. S.J. RUSSELL, P. NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson Education, 2010.↩
  9. G. LO SAPIO, La black box: l’esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia di buona amministrazione, in Federalismi.it, 16, 2021, p. 117.↩
  10. «Precondizione per ricostruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici, un valore-chiave, immanente nell’ordinamento, modo d’essere tendenziale dell’organizzazione dei pubblici poteri, parametro cui commisurare l’azione delle figure soggettive pubbliche, al fine di trovare il giusto punto di raccordo tra esigenze di garanzia e di efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa» le parole sono della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, parere del 24 febbraio 2016, n. 514. In particolare, si veda il punto 4.1.↩
  11. Per un fondamentale panorama comparatistico sul tema della trasparenza algoritmica e dei limiti del machine learning nei processi decisionali pubblici, si veda la nota sentenza della Corte Suprema del Wisconsin, State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). In tale vicenda, avente ad oggetto l'utilizzo dell'algoritmo predittivo COMPAS ( Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) per la determinazione della pena, i giudici statunitensi hanno affrontato il tema del black box derivante dal segreto industriale sul codice sorgente, legittimando l'uso dello strumento solo in funzione di mero supporto non vincolante per il decisore umano (human-in-the-loop). s.v. I. CARNAT, Addressing the risks of generative AI for the judiciary: The accountability framework(s) under the EU AI Act, in “Computer Law & Security Review”, vol. 55, 2024, 106067.↩
  12. S. BRUNO GRENCI, Le applicazioni dell’intelligenza artificiale a supporto dell’automazione nel procedimento amministrativo, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 1, 2024, p. 10.↩
  13. L’ espressione è di A. SIMONCINI, Profili costituzionali della amministrazione algoritmica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019.↩
  14. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472, 8473, 8474 e 4 febbraio 2020, n. 881.↩
  15. A. SIMONCINI, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in R. CAVALLO PERIN, D. U. GALETTA (a cura di), Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Torino, Giappichelli, 2020, p. 29.↩
  16. Ossia un modello informatico che richieda sempre l’interazione umana: F.M. ZANZOTTO, Human in the loop, per un’intelligenza artificiale al servizio degli uomini, in www.agendadigitale.eu.↩
  17. A. SIMONCINI, L’ algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLawJournal -Rivista di BioDiritto, n.1/2019, p. 79.↩
  18. Ovverosia «il potere di scegliere i mezzi per raggiungere fini etero-determinati» dalla legge. E dunque le «scelte discrezionali (consistono) nella considerazione e ponderazione dei vari interessi in gioco rispetto all’oggetto della decisione (tanto degli interessi considerati pubblici dall’ordinamento quanto degli interessi privati». Così D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche: una introduzione, VII ed., Bologna, 2014, pp. 356 e ss.↩
  19. T.A.R. Marche, I sez., 1° giugno 2026, n. 758.↩
  20. T.A.R. Marche, I sez., 1° giugno 2026, n. 758, spec. 2.5 «A fattor comune va poi evidenziato che la relazione contiene argomentazioni talmente illogiche e generiche da far emergere il fondato sospetto che essa sia stata elaborata con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati né adeguatamente controllati dall’utilizzatore. Questo emerge in particolare: - dal fatto che le pronunce del G.A. richiamate sono inesistenti o quantomeno inconferenti; - dalla circostanza che, come ampiamente esposto, le valutazioni appaiono stereotipate e non conferenti rispetto alle deduzioni difensive della ricorrente e alla documentazione da essa prodotta nell’ambito del procedimento di verifica del possesso del requisito in parola. Tutto ciò dà luogo alla violazione del principio della c.d. riserva di umanità, sancito dall’art. 30, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023».↩
  21. Ivi, spec. 6 ove si afferma che per «decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi un atto che sia la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell’input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria».↩
  22. «In realtà, quand’anche fosse vero che il R.U.P. della presente gara ha in parte qua utilizzato l’IA, egli avrebbe operato alla stregua di un avvocato che, dovendo redigere un atto processuale relativo ad una causa civile, abbia chiesto all’IA di cercare tutte le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in cui è trattata, ad esempio, la tematica del “fine vita”. Si tratta, cioè, di una modalità nuova e moderna rispetto alla tradizionale ricerca cartacea - la quale implicava la faticosa consultazione di riviste o manuali - ma che non incide sulla parte volitiva dell’atto processuale (va peraltro ricordato che anche all’epoca del processo cartaceo capitava sovente di rinvenire negli atti difensivi delle parti richiami giurisprudenziali errati o “selettivi”). In effetti, nel caso odierno il R.U.P. ha operato alcuni richiami giurisprudenziali solo con riguardo ai principi che la giurisprudenza ha via via affinato relativamente alle cause di esclusione c.d. facoltative, ma le valutazioni relative al merito delle condotte addebitate a -OMISSIS-, e dunque alla concreta applicazione di quei principi, appartengono indubbiamente al funzionario».↩
  23. «Il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo … e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile» così Corte cost., ordinanza n.92 del 2015.↩
  24. S.v. M. SANTISE, Coordinate. Diritto Amministrativo, Torino, Merita Edizioni, 2024, p. 388.↩
  25. L’ articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 recita: 1.Qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell’ allegato III, ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2 dello stesso, e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. 2.Il paragrafo1 non si applica all'uso di sistemi di IA per i quali sono previste eccezioni o limitazioni all'obbligo stabilito in tale paragrafo in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione.3. Il presente articolo si applica solo nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione».↩
  26. Ai sensi dell’articolo 3 del già menzionato Regolamento (UE) 2024 1689 un «“deployer” è una persona fisica o giuridica, un ‘autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale».↩
  27. B. MARCHETTI, Amministrazione digitale, cit., p.107.↩
  28. V. CALDERONIO, Causa ed effetto dell’intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell’output dell’IA e il suo impatto sul regime di responsabilità, cit., p. 8.↩
  29. D. MARTIRE, Human in the loop. L’ essere umano come fattore condizionante della – o condizionato dalla – intelligenza artificiale, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 2, 2024, p. 469.↩
  30. O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, Constitutional Law in the Algorithmic Society, In: MICKLITZ H-W, POLLICINO O, REICHMAN A, SIMONCINI A, SARTOR G, DE GREGORIO G, eds. Constitutional Challenges in the Algorithmic Society. Cambridge University Press; 202, p. 24.↩
  31. A. SIMONCINI, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, cit., p. 40.↩
  32. T. E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 189.↩

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