Le istituzioni europee
Un prontuario per chi studia: una scheda per ogni istituzione e organo dell'Unione, sempre con lo stesso schema.
Parlamento europeo
Rappresenta i cittadini dei paesi dell'Unione, che lo eleggono direttamente. Adotta la legislazione insieme al Consiglio, sulla base delle proposte della Commissione, elabora il bilancio dell'Unione e approva il quadro finanziario pluriennale. Esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni, elegge il presidente della Commissione ed esamina le petizioni dei cittadini.
- Che cosa fa
- Rappresenta i cittadini dei paesi dell'Unione, che lo eleggono direttamente. Adotta la legislazione insieme al Consiglio, sulla base delle proposte della Commissione, elabora il bilancio dell'Unione e approva il quadro finanziario pluriennale. Esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni, elegge il presidente della Commissione ed esamina le petizioni dei cittadini.
- Composizione e nomina
- 720 deputati, eletti a suffragio universale diretto. La rappresentanza è proporzionale alla popolazione secondo il criterio della proporzionalità degressiva: da un minimo di 6 a un massimo di 96 deputati per paese. I deputati si organizzano per schieramento politico, non per nazionalità.
- Sede
- Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Adotta la legislazione dell'Unione insieme al Consiglio; decide su accordi internazionali e allargamenti; approva il bilancio.
- Come decide
- Il lavoro si svolge in due fasi: venti commissioni preparano i testi, poi la plenaria vota, di norma a Strasburgo per quattro giorni al mese.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 14 del Trattato sull'Unione europea; articoli 223-234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Consiglio europeo
Definisce l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione: fissa l'agenda politica, affronta le questioni più complesse, determina la politica estera e di sicurezza e propone i candidati agli incarichi di vertice. Non adotta legislazione.
- Che cosa fa
- Definisce l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione: fissa l'agenda politica, affronta le questioni più complesse, determina la politica estera e di sicurezza e propone i candidati agli incarichi di vertice. Non adotta legislazione.
- Composizione e nomina
- I capi di Stato o di governo dei paesi dell'Unione, insieme al presidente del Consiglio europeo e al presidente della Commissione. Il presidente è eletto dal Consiglio europeo stesso per due anni e mezzo, rinnovabili una volta.
- Sede
- Bruxelles
- Atti ed efficacia
- Conclusioni che fissano orientamenti e priorità; nomine ai vertici delle istituzioni.
- Come decide
- Si riunisce di norma quattro volte l'anno e adotta le decisioni per consenso; in alcuni casi all'unanimità o a maggioranza qualificata. Votano soltanto i capi di Stato o di governo.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 15 del Trattato sull'Unione europea; articoli 235-236 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Consiglio dell'Unione europea
È il luogo in cui i ministri dei governi nazionali negoziano e adottano le leggi dell'Unione insieme al Parlamento europeo, sulla base delle proposte della Commissione. Coordina le politiche degli Stati membri, elabora la politica estera e di sicurezza, firma gli accordi internazionali e approva il bilancio annuale.
- Che cosa fa
- È il luogo in cui i ministri dei governi nazionali negoziano e adottano le leggi dell'Unione insieme al Parlamento europeo, sulla base delle proposte della Commissione. Coordina le politiche degli Stati membri, elabora la politica estera e di sicurezza, firma gli accordi internazionali e approva il bilancio annuale.
- Composizione e nomina
- Non ha membri permanenti: si riunisce in dieci formazioni, con i ministri competenti per la materia. Le riunioni sono presiedute dal ministro del paese che esercita la presidenza di turno, tranne il Consiglio Affari esteri, presieduto dall'Alto rappresentante.
- Sede
- Bruxelles; ad aprile, giugno e ottobre a Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Adotta la legislazione dell'Unione insieme al Parlamento europeo; approva il bilancio annuale; conclude gli accordi internazionali.
- Come decide
- Maggioranza qualificata: il 55% dei paesi (almeno 15 su 27) che rappresentino almeno il 65% della popolazione. Unanimità per le materie delicate, come politica estera e fiscalità; maggioranza semplice per le questioni procedurali e amministrative.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 16 del Trattato sull'Unione europea; articoli 237-243 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Commissione europea
È il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'Unione. È l'unica istituzione che può proporre nuove norme europee, gestisce le politiche e i finanziamenti, vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri e rappresenta l'Unione nei negoziati internazionali.
- Che cosa fa
- È il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'Unione. È l'unica istituzione che può proporre nuove norme europee, gestisce le politiche e i finanziamenti, vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri e rappresenta l'Unione nei negoziati internazionali.
- Composizione e nomina
- Un collegio di 27 commissari, uno per paese, guidato dalla presidente che assegna le deleghe: cinque vicepresidenti esecutivi, l'Alta rappresentante per gli affari esteri e venti commissari settoriali. Il candidato presidente è proposto dai leader nazionali e approvato dal Parlamento; i commissari sono sottoposti alle audizioni parlamentari e al voto sull'intera squadra.
- Sede
- Bruxelles
- Atti ed efficacia
- Proposte legislative trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio; atti di esecuzione e gestione dei programmi di finanziamento.
- Come decide
- Vige la responsabilità collegiale: tutti i commissari hanno pari peso. Si decide per consenso e, se necessario, a maggioranza semplice.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 17 del Trattato sull'Unione europea; articoli 244-250 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Corte di giustizia dell'Unione europea
Interpreta il diritto dell'Unione perché sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e risolve le controversie tra governi e istituzioni. Tratta cinque tipi di casi: rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali, procedure di infrazione contro gli Stati inadempienti, ricorsi di annullamento di atti dell'Unione, ricorsi per carenza quando le istituzioni non agiscono e azioni di risarcimento dei danni.
- Che cosa fa
- Interpreta il diritto dell'Unione perché sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e risolve le controversie tra governi e istituzioni. Tratta cinque tipi di casi: rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali, procedure di infrazione contro gli Stati inadempienti, ricorsi di annullamento di atti dell'Unione, ricorsi per carenza quando le istituzioni non agiscono e azioni di risarcimento dei danni.
- Composizione e nomina
- Si compone di due organi. La Corte di giustizia conta un giudice per paese e undici avvocati generali; il Tribunale ha due giudici per paese e tratta i ricorsi di annullamento presentati da cittadini e imprese, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi. Giudici e avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi per sei anni rinnovabili.
- Sede
- Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Sentenze e ordinanze vincolanti; le pronunce pregiudiziali vincolano il giudice nazionale che ha posto la questione.
- Come decide
- Istituita nel 1952, giudica in composizioni diverse a seconda della rilevanza della causa.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 19 del Trattato sull'Unione europea; articoli 251-281 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e protocollo n. 3 sullo statuto della Corte.
Banca centrale europea
Governa la politica monetaria dell'area dell'euro, vigila sulle banche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, pubblica le statistiche e assicura il funzionamento dei pagamenti.
- Che cosa fa
- Governa la politica monetaria dell'area dell'euro, vigila sulle banche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, pubblica le statistiche e assicura il funzionamento dei pagamenti.
- Composizione e nomina
- L'organo che decide è il Consiglio direttivo: i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro, che si alternano nell'esercizio del diritto di voto.
- Sede
- Francoforte sul Meno
- Atti ed efficacia
- Regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri, nei casi previsti dai trattati e dallo statuto del SEBC (articolo 132 TFUE).
- Come decide
- Nel Consiglio direttivo i diritti di voto dei governatori nazionali ruotano secondo un sistema stabilito, per garantire equità nelle decisioni.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 13 del Trattato sull'Unione europea; articoli 282-284 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE.
Corte dei conti europea
Controlla che i fondi dell'Unione siano riscossi e contabilizzati correttamente e spesi bene, e riferisce ai cittadini e alle altre istituzioni sull'uso del bilancio europeo.
- Che cosa fa
- Controlla che i fondi dell'Unione siano riscossi e contabilizzati correttamente e spesi bene, e riferisce ai cittadini e alle altre istituzioni sull'uso del bilancio europeo.
- Composizione e nomina
- Organo collegiale di 27 membri, uno per Stato membro, nominati dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo per sei anni rinnovabili. Il presidente è eletto dal collegio per tre anni, rinnovabili, come primus inter pares. L'organico è di circa 900 persone.
- Sede
- Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio, relazioni speciali su singoli settori e pareri sulle proposte normative.
- Come decide
- Adotta relazioni annuali, relazioni speciali e pareri a maggioranza dei membri che la compongono; può istituire al proprio interno sezioni per adottare talune categorie di relazioni o pareri (articolo 287, paragrafo 4, TFUE).
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 13 del Trattato sull'Unione europea; articoli 285-287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Organi consultiviComitato europeo delle regioni
È la voce delle regioni e delle città: rappresenta gli enti locali e regionali e si esprime sulle norme europee che li riguardano, cioè circa il 70% della legislazione dell'Unione.
- Che cosa fa
- È la voce delle regioni e delle città: rappresenta gli enti locali e regionali e si esprime sulle norme europee che li riguardano, cioè circa il 70% della legislazione dell'Unione.
- Composizione e nomina
- Assemblea politica di 329 membri titolari e 329 supplenti, tutti eletti a livello locale o regionale (per esempio sindaci o presidenti di regione), raggruppati per famiglia politica. Il mandato dura cinque anni dalla nomina da parte del Consiglio.
- Sede
- Bruxelles
- Atti ed efficacia
- Pareri sulle proposte legislative e pareri d'iniziativa; può ricorrere alla Corte di giustizia a tutela delle proprie prerogative.
- Come decide
- Le commissioni preparano i pareri, che l'assemblea plenaria vota e adotta. Dal Trattato di Lisbona il Comitato è consultato in tutte le fasi del processo legislativo.
- Base giuridica nei Trattati
- Articoli 300 e 305-307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Organi finanziari e di controlloBanca europea per gli investimenti
È il braccio finanziario dell'Unione: mobilita investimenti pubblici e privati a sostegno delle politiche e delle priorità europee. Dalla fondazione, nel 1958, ha investito oltre mille miliardi di euro.
- Che cosa fa
- È il braccio finanziario dell'Unione: mobilita investimenti pubblici e privati a sostegno delle politiche e delle priorità europee. Dalla fondazione, nel 1958, ha investito oltre mille miliardi di euro.
- Composizione e nomina
- Gli azionisti sono i 27 Stati membri. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali, stabilisce gli indirizzi di politica creditizia, approva bilancio e rendiconti e decide sulle operazioni fuori dall'Unione; il Consiglio di amministrazione delibera sui finanziamenti.
- Sede
- Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Prestiti, garanzie e altri strumenti finanziari a sostegno di clima, innovazione, piccole e medie imprese e infrastrutture.
- Come decide
- Il consiglio dei governatori, formato dai ministri degli Stati membri, fissa le direttive generali del credito; il consiglio di amministrazione decide su prestiti e garanzie e può delegarne una parte; il comitato direttivo — presidente e otto vicepresidenti — segue l'attività corrente.
- Base giuridica nei Trattati
- Articoli 308-309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e protocollo n. 5 sullo statuto della Banca.
Organi finanziari e di controlloMediatore europeo
Indaga sulle denunce di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione, con l'eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ed esamina i problemi di carattere sistemico.
- Che cosa fa
- Indaga sulle denunce di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione, con l'eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ed esamina i problemi di carattere sistemico.
- Composizione e nomina
- È eletto dal Parlamento europeo, che ha proceduto alla prima elezione nel luglio 1995.
- Sede
- Strasburgo e Bruxelles
- Atti ed efficacia
- Soluzioni amichevoli tra l'istituzione e chi ha presentato la denuncia; quando non sono possibili, progetti di raccomandazione all'istituzione interessata.
- Come decide
- Indaga di propria iniziativa o su denuncia. Constatata una cattiva amministrazione ne investe l'istituzione interessata, che ha tre mesi per rispondere; poi trasmette una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, e informa chi ha presentato la denuncia. Ogni anno riferisce al Parlamento europeo.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Organi finanziari e di controlloGarante europeo della protezione dei dati
È l'autorità di vigilanza indipendente sulle istituzioni e sugli organi dell'Unione quando trattano dati personali. Dà pareri su politiche e proposte normative che incidono sulla riservatezza e coopera con le altre autorità di protezione dei dati perché la tutela sia coerente.
- Che cosa fa
- È l'autorità di vigilanza indipendente sulle istituzioni e sugli organi dell'Unione quando trattano dati personali. Dà pareri su politiche e proposte normative che incidono sulla riservatezza e coopera con le altre autorità di protezione dei dati perché la tutela sia coerente.
- Composizione e nomina
- Il Garante è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio per cinque anni rinnovabili, scelto da un elenco di almeno tre candidati predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature. L'ufficio è organizzato in due sezioni principali.
- Sede
- Bruxelles
- Atti ed efficacia
- Poteri di indagine, correttivi e sanzionatori, di autorizzazione e consultivi, previsti dagli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1725.
- Come decide
- Opera in piena indipendenza, secondo il capo VI del regolamento (UE) 2018/1725, che ne definisce compiti e poteri.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) 2018/1725.
Organi finanziari e di controlloProcura europea (EPPO)
È la procura indipendente dell'Unione: indaga, persegue e porta a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari europei. La competenza riguarda le frodi IVA transfrontaliere con danno di almeno dieci milioni di euro, le altre frodi ai danni del bilancio dell'Unione, la corruzione, l'appropriazione indebita di fondi da parte di funzionari, il riciclaggio e la criminalità organizzata connessi a questi reati.
- Che cosa fa
- È la procura indipendente dell'Unione: indaga, persegue e porta a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari europei. La competenza riguarda le frodi IVA transfrontaliere con danno di almeno dieci milioni di euro, le altre frodi ai danni del bilancio dell'Unione, la corruzione, l'appropriazione indebita di fondi da parte di funzionari, il riciclaggio e la criminalità organizzata connessi a questi reati.
- Composizione e nomina
- È organizzata su due livelli. A livello centrale, a Lussemburgo, il procuratore capo europeo e 24 procuratori europei, uno per Stato membro partecipante, formano il Collegio, che decide sulle questioni strategiche e adotta le regole interne. A livello decentrato operano i procuratori europei delegati nei 24 Stati partecipanti, indipendenti dalle autorità nazionali.
- Sede
- Lussemburgo
- Atti ed efficacia
- Non adotta atti normativi: svolge indagini, esercita l'azione penale e sostiene l'accusa davanti agli organi giurisdizionali degli Stati membri fino alla decisione definitiva.
- Come decide
- Il collegio — il procuratore capo europeo e un procuratore per ogni Stato membro — sorveglia l'attività e decide le questioni generali e strategiche, non i singoli casi; le camere permanenti dirigono e controllano le indagini; i procuratori europei delegati, che hanno sede negli Stati membri, indagano ed esercitano l'azione penale.
- Base giuridica nei Trattati
- Articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) 2017/1939.
